Sentenza 336/2001 (ECLI:IT:COST:2001:336)
Massima numero 26653
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Massime associate alla pronuncia:
26654
Titolo
Sanità pubblica - Dirigenti sanitari dell'area medica - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Accesso al tempo parziale - Affidamento alla contrattazione collettiva delle scelte di riduzione delle percentuali previste ovvero di esclusione di determinate figure professionali - Indicazione di criteri generici e senza fissazione di adeguate norme di salvaguardia - Lamentata lesione del principio di ragionevolezza organizzativa, del diritto alla salute, nonché disparita' di trattamento tra i cittadini utenti - Erroneita' del presupposto interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione - Omessa ricerca di altre possibili soluzioni 'secundum costitutionem' - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Dirigenti sanitari dell'area medica - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Accesso al tempo parziale - Affidamento alla contrattazione collettiva delle scelte di riduzione delle percentuali previste ovvero di esclusione di determinate figure professionali - Indicazione di criteri generici e senza fissazione di adeguate norme di salvaguardia - Lamentata lesione del principio di ragionevolezza organizzativa, del diritto alla salute, nonché disparita' di trattamento tra i cittadini utenti - Erroneita' del presupposto interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione - Omessa ricerca di altre possibili soluzioni 'secundum costitutionem' - Non fondatezza della questione.
Testo
E' errato il presupposto interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione secondo cui i dirigenti sanitari dell'aria medica vanterebbero, in base all'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 662/1996, un diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Invero, il regime negoziale dei contratti a tempo parziale non riguarda tali figure professionali, il cui rapporto di lavoro presenta profili di specialità, riconducibili non solo alla particolarità dell'attività svolta, ma anche alle varie vicende normative relative alla organizzazione della sanità. Pertanto - avendo il giudice 'a quo' omesso di verificare la possibilità di individuare altre possibili soluzioni interpretative che consentissero di superare, 'secundum Constitutionem', i prospettati dubbi di costituzionalità - non è fondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
- Sulla necessità di verificare la possibilità di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v. sentenze n. 113/2000, n. 17/2000, n. 202/1999.
- Sull'ampia discrezionalità del legislatore nelle scelte relative all'organizzazione dei pubblici uffici, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta irragionevolezza, v. sentenze n. 141/1999, n. 34/1999, n. 63/1998.
- Specificamente sul rapporto di lavoro dei medici, v. sentenze n. 330/1999, n. 63/2000.
M.F.
E' errato il presupposto interpretativo adottato nell'ordinanza di rimessione secondo cui i dirigenti sanitari dell'aria medica vanterebbero, in base all'art. 1, commi 57 e 58, della legge n. 662/1996, un diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Invero, il regime negoziale dei contratti a tempo parziale non riguarda tali figure professionali, il cui rapporto di lavoro presenta profili di specialità, riconducibili non solo alla particolarità dell'attività svolta, ma anche alle varie vicende normative relative alla organizzazione della sanità. Pertanto - avendo il giudice 'a quo' omesso di verificare la possibilità di individuare altre possibili soluzioni interpretative che consentissero di superare, 'secundum Constitutionem', i prospettati dubbi di costituzionalità - non è fondata la questione di legittimità costituzionale del ridetto art. 1, commi 57 e 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 della Costituzione.
- Sulla necessità di verificare la possibilità di soluzioni ermeneutiche conformi a Costituzione, v. sentenze n. 113/2000, n. 17/2000, n. 202/1999.
- Sull'ampia discrezionalità del legislatore nelle scelte relative all'organizzazione dei pubblici uffici, sindacabile solo per arbitrarietà o manifesta irragionevolezza, v. sentenze n. 141/1999, n. 34/1999, n. 63/1998.
- Specificamente sul rapporto di lavoro dei medici, v. sentenze n. 330/1999, n. 63/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 57
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 58
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte