Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26569  26570  26571  26572  26573  26574


Titolo
Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Incentivi all’occupazione - Proroga e incremento di sgravi contributivi già applicabili ed esenzione triennale dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni - Ricorso della regione lombardia - Lamentata lesione di norme comunitarie - Censura formulata tardivamente in sede di memoria difensiva - Inammissibilità della questione.

Testo
Non può essere presa in considerazione una censura quando sia stata compiutamente formulata solamente in sede di memoria difensiva e, pertanto, tardivamente. E, di conseguenza, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 4, 5 e 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata, con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento, impropriamente, all’art. 10 (anziché 11) della Costituzione.

- Nello stesso senso, cfr. sentenza, qui citata, n. 382/1999.

- Per la necessaria indicazione dell’art. 11 Cost., unico parametro che possa offrire la copertura costituzionale al diritto comunitario, v. sentenza, qui citata, n. 85/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 3  co. 4

legge  23/12/1998  n. 448  art. 3  co. 5

legge  23/12/1998  n. 448  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte

trattato cee    n.   art. 92  

trattato cee    n.   art. 93  

decisione Commissione delle Comunita' europee  02/03/1988  n.   art.   

decisione Commissione delle Comunita' europee  01/03/1995  n.   art.