Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26568  26570  26571  26572  26573  26574


Titolo
Mezzogiorno (provvedimenti per il) - Incentivi all’occupazione - Proroga e incremento di sgravi contributivi già applicabili ed esenzione triennale dei contributi previdenziali per le nuove assunzioni - Ricorso della regione lombardia - Lamentata disparità di trattamento fra le regioni settentrionali e quelle meridionali - Riferimento a parametro non compreso nel titolo v della parte ii della costituzione - Necessità che la lesione concerna le competenze costituzionalmente assegnate alle regioni - Inammissibilità della questione.

Testo
La generica denunzia, nel ricorso della Regione Lombardia, di una pretesa disparità di trattamento in materia di costi previdenziali fra i datori di lavoro di talune regioni meridionali e gli altri datori di lavoro, senza che sia indicata, sia pure a livello di mera allegazione, la lesione di una qualsivoglia competenza, legislativa od amministrativa, propria della Regione ricorrente, non consente l’esame della questione di legittimità costituzionale, pertanto inammissibile, dell’art. 3, commi 4, 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.

- Per la necessità che sia allegata nel ricorso regionale una diretta lesione alle competenze costituzionalmente assegnate alle regioni, quando si denunci la violazione di norme estranee al titolo V della Parte II, cfr. sentenza, citata, n. 373/1997.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 3  co. 4

legge  23/12/1998  n. 448  art. 3  co. 5

legge  23/12/1998  n. 448  art. 3  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte