Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Titolo
Previdenza e assistenza - Maternità e infanzia - Assegni in denaro a favore di nuclei familiari con tre figli o più nonché a favore delle madri di nati dopo il 1° luglio 1999 - Erogazione da parte dei comuni - Ricorso della regione lombardia - Lamentata violazione di competenze in materia di servizi sociali attribuite alla regione - Inidoneità del decreto invocato a parametro e sua derogabilità da parte di leggi successive - Inammissibilità delle questioni.
Previdenza e assistenza - Maternità e infanzia - Assegni in denaro a favore di nuclei familiari con tre figli o più nonché a favore delle madri di nati dopo il 1° luglio 1999 - Erogazione da parte dei comuni - Ricorso della regione lombardia - Lamentata violazione di competenze in materia di servizi sociali attribuite alla regione - Inidoneità del decreto invocato a parametro e sua derogabilità da parte di leggi successive - Inammissibilità delle questioni.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenuti lesivi delle attribuzioni regionali in materia di servizi sociali, per quanto riguarda la prevista erogazione da parte dei Comuni di benefici economici, in date condizioni, ai nuclei familiari o alle madri dopo il 1° luglio 1999, e perciò in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 Cost. in relazione al d.lgs. n. 112 del 1998. Invero le disposizioni di quest’ultimo decreto, per un verso, non possono fungere da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale e, per altro verso, ben possono essere derogate da leggi successive che diversamente ripartiscano fra enti locali delle competenze delegate od assegnate alle regioni.
- Nello stesso senso, cfr. sentenza, qui citata, n. 85/1990.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenuti lesivi delle attribuzioni regionali in materia di servizi sociali, per quanto riguarda la prevista erogazione da parte dei Comuni di benefici economici, in date condizioni, ai nuclei familiari o alle madri dopo il 1° luglio 1999, e perciò in contrasto con gli artt. 117, 118 e 97 Cost. in relazione al d.lgs. n. 112 del 1998. Invero le disposizioni di quest’ultimo decreto, per un verso, non possono fungere da parametro nei giudizi di legittimità costituzionale e, per altro verso, ben possono essere derogate da leggi successive che diversamente ripartiscano fra enti locali delle competenze delegate od assegnate alle regioni.
- Nello stesso senso, cfr. sentenza, qui citata, n. 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 65
co.
legge
23/12/1998
n. 448
art. 66
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art.