Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Titolo
Sanità pubblica - Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali - Assistiti esenti e totalmente esenti - Esonero dal pagamento della quota fissa per ricetta - Ricorso della regione lombardia - Lamentata decurtazione di entrate di spettanza regionale - Intervento inserito in manovra di finanza pubblica non lesivo dell’equilibrio complessivo - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali - Assistiti esenti e totalmente esenti - Esonero dal pagamento della quota fissa per ricetta - Ricorso della regione lombardia - Lamentata decurtazione di entrate di spettanza regionale - Intervento inserito in manovra di finanza pubblica non lesivo dell’equilibrio complessivo - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell’art. 68, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenendosi tali disposizioni contrastanti con l’art. 119 Cost. avendo previsto l’esenzione degli assistiti dalla quota fissa (ticket) per le prescrizioni sanitarie relative a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche. Infatti in conseguenza della manovra finanziaria realizzata con la legge in questione non si determinato – né è allegato dalla ricorrente – uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, posto anche che alla riduzione delle entrate si associano, per altra via, dei risparmi di spesa tali, in ogni modo, da compensare detta riduzione.
- In tal senso, v. anche sentenza, qui citata, n. 138/1999.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell’art. 68, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenendosi tali disposizioni contrastanti con l’art. 119 Cost. avendo previsto l’esenzione degli assistiti dalla quota fissa (ticket) per le prescrizioni sanitarie relative a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche. Infatti in conseguenza della manovra finanziaria realizzata con la legge in questione non si determinato – né è allegato dalla ricorrente – uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, posto anche che alla riduzione delle entrate si associano, per altra via, dei risparmi di spesa tali, in ogni modo, da compensare detta riduzione.
- In tal senso, v. anche sentenza, qui citata, n. 138/1999.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 1
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1992
n. 421
art. 1
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 11