Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26568  26569  26570  26571  26573  26574


Titolo
Sanità pubblica - Prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e altre prestazioni specialistiche ambulatoriali - Assistiti esenti e totalmente esenti - Esonero dal pagamento della quota fissa per ricetta - Ricorso della regione lombardia - Lamentata decurtazione di entrate di spettanza regionale - Intervento inserito in manovra di finanza pubblica non lesivo dell’equilibrio complessivo - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell’art. 68, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenendosi tali disposizioni contrastanti con l’art. 119 Cost. avendo previsto l’esenzione degli assistiti dalla quota fissa (ticket) per le prescrizioni sanitarie relative a prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e specialistiche. Infatti in conseguenza della manovra finanziaria realizzata con la legge in questione non si determinato – né è allegato dalla ricorrente – uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, posto anche che alla riduzione delle entrate si associano, per altra via, dei risparmi di spesa tali, in ogni modo, da compensare detta riduzione.

- In tal senso, v. anche sentenza, qui citata, n. 138/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1998  n. 448  art. 68  co. 1

legge  23/12/1998  n. 448  art. 68  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  23/10/1992  n. 421  art. 1  

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 11