Sentenza 127/2022 (ECLI:IT:COST:2022:127)
Massima numero 44866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  07/04/2022;  Decisione del  07/04/2022
Deposito del 26/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44864  44865


Titolo
Libertà personale - In genere - Riserva di giurisdizione - Estensione alle misure limitative della libertà di locomozione che richiedano coercizione fisica o implichino forme di degradazione giuridica (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che sanzionano penalmente la violazione della quarantena obbligatoria imposta con provvedimento dell'autorità sanitaria a chi sia risultato positivo al virus da Covid-19). (Classif. 142001).

Testo

Le misure restrittive della libertà di locomozione in tanto rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 13 Cost. (e non dell'art. 16 Cost.) in quanto siano non soltanto obbligatorie (comportino cioè una sanzione per chi vi si sottragga), ma anche tali da richiedere una coercizione fisica (pure se disposte in via generale per motivi di sanità) oppure da comportare l'assoggettamento totale della persona all'altrui potere, vale a dire da compromettere la libertà morale degli individui, imponendo loro una sorta di «degradazione giuridica». (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44587; S. 275/2017 - mass. 40107; S. 219/2008 - mass. 32596; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 144/1997 - mass. 23255; S.238/ 1996 - mass. 22598; S. 193/1996 - mass. 22522; S. 194/1996 - mass. 22505; S. 143/1996 - mass. 22387; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 23 del 1975 - mass. 7643, mass. 7644; S. 68/1964 - mass. 2187, mass. 2191; S. 30/1962 - mass. 1489, mass. 1490; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 11/1956 - mass. 41; S. 2/1956 - mass. 12).


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., in quanto, sanzionando penalmente l'inosservanza della quarantena imposta al soggetto risultato positivo al virus da Covid-19 con provvedimento dell'autorità sanitaria, non prevedono che tale provvedimento sia convalidato entro 48 ore dall'autorità giudiziaria. La c.d. quarantena obbligatoria è una misura restrittiva di carattere generale, introdotta dalla legge per motivi di sanità, che limita la libertà di circolazione, e non quella personale. Diversamente dalle misure penali degli arresti domiciliari e della detenzione domiciliare, evocate dal rimettente, il divieto di uscire dalla propria abitazione o dimora non è infatti accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, che impedisca al soggetto di allontanarsi o ne consenta l'arresto in caso di violazione; né determina alcuna degradazione giuridica di chi vi è sottoposto, in quanto si collega alla sola circostanza, del tutto neutra sul piano della personalità morale e della pari dignità sociale, di essersi ammalato a causa di un agente patogeno altamente contagioso e che può essere contratto da chiunque. Pertanto, non solo non vi è alcun obbligo ai sensi dell'art. 13 Cost. che il provvedimento dell'autorità sanitaria sia convalidato dall'autorità giudiziaria, ma di quest'ultimo non vi sarebbe neppure stata la necessità costituzionale. La natura del virus, la sua larghissima diffusione, l'affidabilità degli esami diagnostici fugano, del resto, ogni pericolo di arbitrarietà e di ingiusta discriminazione tale da chiamare in causa il giudice, fermo restando che il malato può far valere le proprie ragioni, in via di urgenza, innanzi al giudice comune, perché ne sia accertato il diritto di circolare, qualora difettino i presupposti per l'isolamento).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  16/05/2020  n. 33  art. 1  co. 6

decreto-legge  16/05/2020  n. 33  art. 2  co. 3

legge  14/07/2020  n. 74  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte