Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Titolo
Sanità pubblica - Spesa farmaceutica - Determinazione delle eccedenze della spesa farmaceutica di ogni regione e dei contributi dovuti da imprese farmaceutiche e farmacie per coprire parti di tali eccedenze - Ricorso della regione lombardia - Lamentata estromissione delle regioni dal calcolo - Pretesa lesione del principio di informativa delle regioni in ordine alla spesa in materia sanitaria ed assistenziale, in violazione delle competenze attribuite dal decreto n. 502 del 1992 - Norma di rango ordinario, modificabile da norma successiva - Inammissibilità della questione.
Sanità pubblica - Spesa farmaceutica - Determinazione delle eccedenze della spesa farmaceutica di ogni regione e dei contributi dovuti da imprese farmaceutiche e farmacie per coprire parti di tali eccedenze - Ricorso della regione lombardia - Lamentata estromissione delle regioni dal calcolo - Pretesa lesione del principio di informativa delle regioni in ordine alla spesa in materia sanitaria ed assistenziale, in violazione delle competenze attribuite dal decreto n. 502 del 1992 - Norma di rango ordinario, modificabile da norma successiva - Inammissibilità della questione.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, commi 3, 4, 5, 7 e 9 della legge n. 448 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, con ricorso della Regione Lombardia, lamentandosi, in particolare, dalla ricorrente l’estromissione delle regioni dal procedimento di calcolo sia delle eccedenze della spesa farmaceutica sia dei contributi dovuti dai produttori e distributori di farmaci, con lesione quindi delle ampie competenze attribuite agli enti regionali dal d.lgs. n. 502 del 1992. Invero quest’ultima norma che si assume violata è di rango ordinario, e non può quindi giustificare il giudizio di costituzionalità della legge sopravvenuta che ne abbia modificato le prescrizioni.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 68, commi 3, 4, 5, 7 e 9 della legge n. 448 del 1998, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost. e in relazione all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, con ricorso della Regione Lombardia, lamentandosi, in particolare, dalla ricorrente l’estromissione delle regioni dal procedimento di calcolo sia delle eccedenze della spesa farmaceutica sia dei contributi dovuti dai produttori e distributori di farmaci, con lesione quindi delle ampie competenze attribuite agli enti regionali dal d.lgs. n. 502 del 1992. Invero quest’ultima norma che si assume violata è di rango ordinario, e non può quindi giustificare il giudizio di costituzionalità della legge sopravvenuta che ne abbia modificato le prescrizioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 3
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 4
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 5
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 7
legge
23/12/1998
n. 448
art. 68
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8