Sentenza 337/2001 (ECLI:IT:COST:2001:337)
Massima numero 26574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Titolo
Sanità pubblica - Stanziamenti per la riqualificazione della assistenza sanitaria nei grandi centri urbani - Individuazione degli interventi ad opera della conferenza unificata stato-regioni e province autonome e stato-città, con intervento dell’anci - Ricorso della regione lombardia - Lamentato eccessivo coinvolgimento dei comuni in questioni essenzialmente di spettanza regionale - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Stanziamenti per la riqualificazione della assistenza sanitaria nei grandi centri urbani - Individuazione degli interventi ad opera della conferenza unificata stato-regioni e province autonome e stato-città, con intervento dell’anci - Ricorso della regione lombardia - Lamentato eccessivo coinvolgimento dei comuni in questioni essenzialmente di spettanza regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il “coinvolgimento” della Conferenza unificata Stato-città e Stato-regioni nella attività istruttoria volta alla individuazione delle sedi ove realizzare gli interventi di riqualificazione e riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, secondo le prescrizioni dell’art. 71 della legge n. 448 del 1998, non arreca lesione alle competenze regionali, presentandosi anche nelle modalità di funzionamento quale strumento di raccordo fra il Governo e il sistema delle autonomie in presenza di interessi comuni delle regioni e degli enti locali e dal momento che nell’organismo unificato rimangono ben distinti il ruolo e il concorso nelle deliberazioni dei due gruppi di autonomie che lo compongono. Né lede le competenze regionali la previsione di compiti attribuiti ai Comuni e alla loro associazione esponenziale (ANCI) nella fase propositiva ed istruttoria degli interventi in questione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.
- Sulla discrezionalità del legislatore nell’attivare la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, v. sentenza, qui citata, n. 408/1998.
Il “coinvolgimento” della Conferenza unificata Stato-città e Stato-regioni nella attività istruttoria volta alla individuazione delle sedi ove realizzare gli interventi di riqualificazione e riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, secondo le prescrizioni dell’art. 71 della legge n. 448 del 1998, non arreca lesione alle competenze regionali, presentandosi anche nelle modalità di funzionamento quale strumento di raccordo fra il Governo e il sistema delle autonomie in presenza di interessi comuni delle regioni e degli enti locali e dal momento che nell’organismo unificato rimangono ben distinti il ruolo e il concorso nelle deliberazioni dei due gruppi di autonomie che lo compongono. Né lede le competenze regionali la previsione di compiti attribuiti ai Comuni e alla loro associazione esponenziale (ANCI) nella fase propositiva ed istruttoria degli interventi in questione. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 della legge n. 448 del 1998, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.
- Sulla discrezionalità del legislatore nell’attivare la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, v. sentenza, qui citata, n. 408/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1998
n. 448
art. 71
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 28/08/1997
n. 281
art.
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 2
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 114