Ordinanza 338/2001 (ECLI:IT:COST:2001:338)
Massima numero 26660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 19/10/2001; Pubblicazione in G. U. 24/10/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Notaio - Sanzioni disciplinari - Applicazione delle pene "minori" (avvertimento e censura) - Appello promosso innanzi al tribunale - Mancato riconoscimento al consiglio notarile della qualità di parte del rapporto processuale - Lamentata violazione del canone della ragionevolezza e del diritto di difesa - Difetto di interpretazione sistematica della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Notaio - Sanzioni disciplinari - Applicazione delle pene "minori" (avvertimento e censura) - Appello promosso innanzi al tribunale - Mancato riconoscimento al consiglio notarile della qualità di parte del rapporto processuale - Lamentata violazione del canone della ragionevolezza e del diritto di difesa - Difetto di interpretazione sistematica della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Consiglio notarile locale sia parte del rapporto processuale che s'instaura a seguito di "appello" promosso innanzi al Tribunale dal notaio o dal Procuratore della Repubblica, contro provvedimenti disciplinari. Infatti, la sollevata questione risulta carente per un difetto di interpretazione della norma censurata, avendo il rimettente omesso di verificare previamente l'impossibilità di una interpretazione conforme a quelle stesse norme e principi costituzionali invocati per giustificare la proposizione della questione.
- Sulla necessità della previa interpretazione sistematica conforme, v. ordinanze n. 592/2000, n. 177/2000.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Consiglio notarile locale sia parte del rapporto processuale che s'instaura a seguito di "appello" promosso innanzi al Tribunale dal notaio o dal Procuratore della Repubblica, contro provvedimenti disciplinari. Infatti, la sollevata questione risulta carente per un difetto di interpretazione della norma censurata, avendo il rimettente omesso di verificare previamente l'impossibilità di una interpretazione conforme a quelle stesse norme e principi costituzionali invocati per giustificare la proposizione della questione.
- Sulla necessità della previa interpretazione sistematica conforme, v. ordinanze n. 592/2000, n. 177/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
16/12/1913
n. 89
art. 149
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte