Sentenza 339/2001 (ECLI:IT:COST:2001:339)
Massima numero 26575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Termini normativi delle questioni - Disposizioni effettivamente censurate dai rimettenti - Individuazione.
Termini normativi delle questioni - Disposizioni effettivamente censurate dai rimettenti - Individuazione.
Testo
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (sollevata, nella specie, nei confronti della legge regionale del Veneto n. 44 del 1997), basata sull’intervenuta abrogazione di talune disposizioni della legge censurata, in quanto, una volta che si interpreti rettamente l’ordinanza di rimessione, deve ritenersi ininfluente ogni disputa sulla vigenza delle disposizioni che non formano oggetto sostanziale del giudizio di costituzionalità.
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (sollevata, nella specie, nei confronti della legge regionale del Veneto n. 44 del 1997), basata sull’intervenuta abrogazione di talune disposizioni della legge censurata, in quanto, una volta che si interpreti rettamente l’ordinanza di rimessione, deve ritenersi ininfluente ogni disputa sulla vigenza delle disposizioni che non formano oggetto sostanziale del giudizio di costituzionalità.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte