Sentenza 339/2001 (ECLI:IT:COST:2001:339)
Massima numero 26576
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Rilevanza delle questioni - Valutazione effettuata dal giudice rimettente - Non implausibilità.
Rilevanza delle questioni - Valutazione effettuata dal giudice rimettente - Non implausibilità.
Testo
Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti della legge n. 44 del 1997, basata sulla mancanza di adeguata motivazione in punto di rilevanza, poiché il giudice costituzionale non può sovrapporre una propria diversa valutazione a quella non implausibile effettuata dal giudice rimettente.
Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti della legge n. 44 del 1997, basata sulla mancanza di adeguata motivazione in punto di rilevanza, poiché il giudice costituzionale non può sovrapporre una propria diversa valutazione a quella non implausibile effettuata dal giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte