Sentenza 339/2001 (ECLI:IT:COST:2001:339)
Massima numero 26577
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26575  26576  26578


Titolo
Regione abruzzo e regione veneto - Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e turistiche - Apertura ed esercizio di filiali o succursali stagionali, comprese quelle aventi sede in altre regioni o in uno stato europeo - Condizioni - Preventiva autorizzazione (rilasciata dalla provincia), con obbligatorio versamento di deposito cauzionale e pagamento di tassa di concessione regionale, nonché carattere di esclusività dell’attività del direttore tecnico della filiale - Contrasto con la libertà organizzativa dell’imprenditore turistico - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 41 della Costituzione, le disposizioni delle leggi regionali che, presupponendo una nozione non unitaria delle agenzie di viaggio, limitano la libertà di impresa: disposizioni, tutte, di contenuto analogo o identico a quelle della legge della Regione Lombardia n. 27 del 1996, già dichiarate costituzionalmente illegittime (dalla sentenza n. 362 del 1998) e, segnatamente, dunque:
a) della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1:
- l’art. 5, comma primo, nella parte in cui sottopone a preventiva autorizzazione, rilasciata dalla Provincia, anche l’attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo;
- l’art. 5, comma quarto, nella parte in cui prevede l’autorizzazione per l’esercizio di filiali o succursali stagionali;
- l’art. 5, comma quinto, nella parte in cui assoggetta l’apertura di filiali di agenzie principali, comprese quelle di agenzie aventi sede in altra Regione italiana o Stato dell’Unione europea, alle stesse disposizioni stabilite per l’apertura delle agenzie principali;
- l’art. 6, comma primo, lettera e), nella parte in cui impone di specificare nella domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione l’eventuale qualità di succursale o filiale;
- l’art. 9, comma secondo, nella parte in cui prevede che nell’autorizzazione sia annotato il carattere di filiale o di succursale e dispone che la Provincia dia notizia dell’avvenuta apertura di una succursale o filiale alla Provincia nel cui territorio ha sede l’agenzia principale;
- l’art. 10, comma primo, nella parte in cui assoggetta le succursali e le filiali al pagamento delle tasse di concessione regionale;
- l’art. 11, nella parte in cui, escludendo dall’obbligo di versamento della cauzione le sole filiali stagionali di un’agenzia di viaggio e turismo avente sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta a tale obbligo tutte le altre filiali, ivi comprese quelle aventi sede in altra Regione;
- l’art. 14, nella parte in cui, riservando la denominazione di “agenzia di viaggio”, di “agenzia turistica” e simili alle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione dalla Provincia, esclude che tali denominazioni possano essere utilizzate da imprese autorizzate da altra Provincia della Regione Abruzzo o da altra Regione;
- l’art. 18, ultimo comma, nella parte in cui prevede che nella filiale di una agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;
b) della legge della Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39 (e, in quanto applicabili nel giudizio 'a quo', ancorché abrogati):
- gli artt. 5 e 10, nella parte in cui prevedono l’autorizzazione anche per l’apertura di filiali;
- l’art. 6, primo comma, lettera d), nella parte in cui prevede che nella domanda di autorizzazione debba essere specificata la qualità di filiale;
- l’art. 11, commi secondo e terzo, nella parte in cui, rispettivamente, subordinano al nulla osta della Giunta regionale l’apertura e l’esercizio di succursali e filiali a gestione non autonoma e ad autorizzazione l’apertura e l’esercizio di filiali stagionali;
- l’art. 16, nella parte in cui, escludendo l’obbligo del versamento della cauzione e della relativa tassa di concessione per le sole filiali stagionali di agenzia aventi sede principale nella Regione Abruzzo, assoggetta al versamento del deposito cauzionale e al pagamento della tassa di concessione regionale tutte le altre filiali;
- l’art. 24, comma terzo, nella parte in cui prevede che nella filiale di un’agenzia di viaggio e turismo il direttore tecnico debba prestare la propria attività con carattere di esclusività;
c) della legge della Regione Veneto 30 dicembre 1997, n. 44:
- l’art. 2, nella parte in cui subordina ad autorizzazione della Provincia competente per territorio anche le singole sedi operative di una stessa impresa, organizzate per lo svolgimento dell’attività di agenzia di viaggio e turismo sotto forma di filiale, di succursale o di rappresentanza;
- l’art. 7, comma 2, nella parte in cui prevede l’obbligo di annotare, nell’autorizzazione, il carattere di agenzia principale ovvero di filiale o succursale.
Restano assorbite le ulteriori censure prospettate con riferimento agli artt. 117 e 120 Cost.

- Cfr. anche sentenza n. 54/2001, citata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 5  co. 1

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 5  co. 4

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 5  co. 5

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 6  co. 1

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 9  co. 2

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 10  co. 1

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 11  co. 

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 14  co. 

legge della Regione Abruzzo  12/01/1998  n. 1  art. 18  co. 

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 5  co. 

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 10  co. 

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 6  co. 1

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 11  co. 2

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 11  co. 3

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 16  co. 

legge della Regione Abruzzo  14/07/1987  n. 39  art. 24  co. 3

legge della Regione Veneto  30/12/1997  n. 44  art. 2  co. 

legge della Regione Veneto  30/12/1997  n. 44  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte