Sentenza 339/2001 (ECLI:IT:COST:2001:339)
Massima numero 26578
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Turismo e industria alberghiera - Agenzie di viaggio e turistiche - Filiali di agenzie aventi sede principale in altra regione - Assoggettamento a distinta licenza di esercizio con pagamento della relativa tassa di concessione regionale - Contrasto con la libertà organizzativa dell’impresa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
Turismo e industria alberghiera - Agenzie di viaggio e turistiche - Filiali di agenzie aventi sede principale in altra regione - Assoggettamento a distinta licenza di esercizio con pagamento della relativa tassa di concessione regionale - Contrasto con la libertà organizzativa dell’impresa - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Disposizione, questa, che analogamente alle altre (contestualmente dichiarate illegittime) incide negativamente sulla libertà organizzativa dell’imprenditore risultando, quindi, in contrasto con l’art. 41 della Costituzione (mentre devono considerarsi assorbite le ulteriori censure prospettate con riferimento agli artt. 117 e 120 della Costituzione).
E’ costituzionalmente illegittima la Voce 23 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui prevede che le filiali delle agenzie di viaggio, aventi la sede principale in altra Regione, debbano munirsi di distinta licenza con conseguente pagamento della relativa tassa di concessione regionale. Disposizione, questa, che analogamente alle altre (contestualmente dichiarate illegittime) incide negativamente sulla libertà organizzativa dell’imprenditore risultando, quindi, in contrasto con l’art. 41 della Costituzione (mentre devono considerarsi assorbite le ulteriori censure prospettate con riferimento agli artt. 117 e 120 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
22/06/1991
n. 230
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte