Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Ricorso in via principale - Lamentata estraneità della materia alla competenza legislativa provinciale - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Ricorso in via principale - Lamentata estraneità della materia alla competenza legislativa provinciale - Non fondatezza della questione.
Testo
Rientra nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano disciplinare la materia della responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che essa sia ricompresa nella previsione statutaria (art. 8) concernente l’«ordinamento degli uffici e del personale». Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore provinciale configurare unitariamente la responsabilità in questione ovvero diversificarla. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale riapprovata il 3 febbraio 2000, impugnata, nel suo complesso, sotto il profilo della estraneità della materia alla competenza della provincia di Bolzano e per aver disciplinato congiuntamente la responsabilità amministrativa di amministratori e personale della Provincia.
- V. anche sentenze, qui richiamate, n. 112/1973, e n. 197/2000.
Rientra nelle competenze della Provincia autonoma di Bolzano disciplinare la materia della responsabilità amministrativa, dovendosi ritenere che essa sia ricompresa nella previsione statutaria (art. 8) concernente l’«ordinamento degli uffici e del personale». Rientra, inoltre, nella discrezionalità del legislatore provinciale configurare unitariamente la responsabilità in questione ovvero diversificarla. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale riapprovata il 3 febbraio 2000, impugnata, nel suo complesso, sotto il profilo della estraneità della materia alla competenza della provincia di Bolzano e per aver disciplinato congiuntamente la responsabilità amministrativa di amministratori e personale della Provincia.
- V. anche sentenze, qui richiamate, n. 112/1973, e n. 197/2000.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte