Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Tipizzazione dei casi di colpa grave, con conseguente riduzione della responsabilità - Non conformità ai principî dell’ordinamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Tipizzazione dei casi di colpa grave, con conseguente riduzione della responsabilità - Non conformità ai principî dell’ordinamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento, tale disposizione introducendo una tipizzazione dei casi di colpa grave, preclude, nelle singole ipotesi considerate, la configurazione di responsabilità amministrativa per effetto della esclusione della colpa grave che viene ad assumere caratteristiche rigidamente più ristrette.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento, tale disposizione introducendo una tipizzazione dei casi di colpa grave, preclude, nelle singole ipotesi considerate, la configurazione di responsabilità amministrativa per effetto della esclusione della colpa grave che viene ad assumere caratteristiche rigidamente più ristrette.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte