Sentenza 128/2022 (ECLI:IT:COST:2022:128)
Massima numero 44943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  26/04/2022;  Decisione del  26/04/2022
Deposito del 26/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:  44944


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale dell'Avvocatura dello Stato - Onorari e spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - Computo al fine del raggiungimento del "tetto retributivo" - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 131011).

Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. La censura è carente di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653; S. 30/2021 - mass. 43625; S. 54/2020 - mass. 41657; S. 33/2019 - mass. 42325; S. 240/2017 - mass. 40612).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/06/2014  n. 90  art. 9  co. 1

legge  11/08/2014  n. 114  art.   co. 

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 1

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte