Sentenza 128/2022 (ECLI:IT:COST:2022:128)
Massima numero 44943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
26/04/2022; Decisione del
26/04/2022
Deposito del 26/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:
44944
Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale dell'Avvocatura dello Stato - Onorari e spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - Computo al fine del raggiungimento del "tetto retributivo" - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 131011).
Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale dell'Avvocatura dello Stato - Onorari e spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - Computo al fine del raggiungimento del "tetto retributivo" - Denunciata violazione dei principi in materia di imposizione tributaria - Difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 131011).
Testo
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. La censura è carente di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653; S. 30/2021 - mass. 43625; S. 54/2020 - mass. 41657; S. 33/2019 - mass. 42325; S. 240/2017 - mass. 40612).
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. La censura è carente di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato. (Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653; S. 30/2021 - mass. 43625; S. 54/2020 - mass. 41657; S. 33/2019 - mass. 42325; S. 240/2017 - mass. 40612).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
24/06/2014
n. 90
art. 9
co. 1
legge
11/08/2014
n. 114
art.
co.
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 23
co. 1
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte