Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26579  26580  26581  26583  26584  26585


Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Sanzioni amministrative a carico dei dipendenti o degli amministratori - Solidarietà degli enti per il pagamento, anche in assenza di previsione della responsabilità diretta o solidale - Contrasto con i principî dell’ordinamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, nella parte in cui prevede che gli enti di cui all’art. 1 provvedano al pagamento delle sanzioni amministrative anche in mancanza di espressa previsione di responsabilità diretta o solidale con gli amministratori o i dipendenti, degli «enti» stessi, in quanto tale assunzione di pagamento generalizzato si pone in contrasto con i principî dell’ordinamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte