Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26579  26580  26581  26582  26584  26585


Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Danni arrecati dal pubblico dipendente - Quantificazione dell’addebito, con riferimento alla metà di una annualità del compenso o stipendio complessivo - Interferenza con il potere riduttivo della responsabilità affidato al giudice contabile, in contrasto con i principî dell’ordinamento - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione comporta una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l’aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  03/02/2000  n.   art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103  co. 2

Altri parametri e norme interposte