Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Danni arrecati dal pubblico dipendente - Quantificazione dell’addebito, con riferimento alla metà di una annualità del compenso o stipendio complessivo - Interferenza con il potere riduttivo della responsabilità affidato al giudice contabile, in contrasto con i principî dell’ordinamento - Illegittimità costituzionale.
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Danni arrecati dal pubblico dipendente - Quantificazione dell’addebito, con riferimento alla metà di una annualità del compenso o stipendio complessivo - Interferenza con il potere riduttivo della responsabilità affidato al giudice contabile, in contrasto con i principî dell’ordinamento - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione comporta una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l’aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 3 febbraio 2000, in quanto, in contrasto con i principî dell’ordinamento e irragionevolmente, tale disposizione comporta una riduzione predeterminata ed automatica della responsabilità amministrativa per colpa grave sotto il profilo quantitativo patrimoniale, attraverso l’aggancio, come limite massimo, alla metà dello stipendio annuo o del compenso (che può anche essere esiguo), senza che possa soccorrere una valutazione sul comportamento complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella produzione del danno, in occasione della prestazione che ha dato luogo alla responsabilità.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
co. 2
Altri parametri e norme interposte