Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Risarcimento dei danni cagionati a terzi - Diretta assunzione da parte della provincia o degli enti provinciali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principî dell’ordinamento - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Risarcimento dei danni cagionati a terzi - Diretta assunzione da parte della provincia o degli enti provinciali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principî dell’ordinamento - Non fondatezza della questione.
Testo
Spetta alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano il potere di regolare la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale [v. massima B] e di conseguenza, non sono fondate le censure prospettate con riguardo al comma 1, al comma 2 e al comma 4 dell’art. 3 della legge provinciale riapprovata il 3 febbraio 2000, concernenti, rispettivamente, la diretta assunzione da parte della Provincia o degli enti provinciali del risarcimento dei danni cagionati a terzi dai rispettivi amministratori e dal rispettivo personale (comma 1) – con relativa autorizzazione a concedere anticipazioni e a transigere le vertenze (comma 2), e con previsione della possibilità per la Provincia, che ne sia richiesta dagli enti pubblici da essa dipendenti, di provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini descritti (comma 4).
Spetta alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano il potere di regolare la responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale [v. massima B] e di conseguenza, non sono fondate le censure prospettate con riguardo al comma 1, al comma 2 e al comma 4 dell’art. 3 della legge provinciale riapprovata il 3 febbraio 2000, concernenti, rispettivamente, la diretta assunzione da parte della Provincia o degli enti provinciali del risarcimento dei danni cagionati a terzi dai rispettivi amministratori e dal rispettivo personale (comma 1) – con relativa autorizzazione a concedere anticipazioni e a transigere le vertenze (comma 2), e con previsione della possibilità per la Provincia, che ne sia richiesta dagli enti pubblici da essa dipendenti, di provvedere per conto degli stessi agli adempimenti amministrativi necessari ai fini descritti (comma 4).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art. 3
co. 1
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art. 3
co. 2
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art. 3
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte