Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26579  26580  26581  26582  26583  26584


Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Estensione delle disposizioni di legge agli estranei che esercitano funzioni istituzionali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principî dell’ordinamento - Non fondatezza della questione.

Testo
Non contrasta con i principî generali la estensione a “persone estranee” delle disposizioni dettate (dalla legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000) in tema di responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale, quando dette persone esercitino pubbliche funzioni non essendo richiesta necessariamente, per l’imputazione della responsabilità amministrativa, l’esistenza di un rapporto d’impiego con l’amministrazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000.

- V. anche ordinanza, qui richiamata, n. 157/2001.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  03/02/2000  n.   art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 97

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte