Sentenza 340/2001 (ECLI:IT:COST:2001:340)
Massima numero 26585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Titolo
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Estensione delle disposizioni di legge agli estranei che esercitano funzioni istituzionali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principî dell’ordinamento - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Amministratori e personale - Responsabilità amministrativa - Disciplina - Estensione delle disposizioni di legge agli estranei che esercitano funzioni istituzionali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali - Ricorso in via principale - Lamentato contrasto con i principî dell’ordinamento - Non fondatezza della questione.
Testo
Non contrasta con i principî generali la estensione a “persone estranee” delle disposizioni dettate (dalla legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000) in tema di responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale, quando dette persone esercitino pubbliche funzioni non essendo richiesta necessariamente, per l’imputazione della responsabilità amministrativa, l’esistenza di un rapporto d’impiego con l’amministrazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000.
- V. anche ordinanza, qui richiamata, n. 157/2001.
Non contrasta con i principî generali la estensione a “persone estranee” delle disposizioni dettate (dalla legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000) in tema di responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale, quando dette persone esercitino pubbliche funzioni non essendo richiesta necessariamente, per l’imputazione della responsabilità amministrativa, l’esistenza di un rapporto d’impiego con l’amministrazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge provinciale di Bolzano riapprovata il 3 febbraio 2000.
- V. anche ordinanza, qui richiamata, n. 157/2001.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/02/2000
n.
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte