Sentenza 341/2001 (ECLI:IT:COST:2001:341)
Massima numero 26587
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:
26586
Titolo
Regione trentino-alto adige - Credito e risparmio - Fondazioni bancarie - Fase transitoria - Modifiche dello statuto della fondazione cassa di risparmio di bolzano, adottate con deliberazione regionale - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Non spettanza allo stato del potere in questione - Rigetto del ricorso.
Regione trentino-alto adige - Credito e risparmio - Fondazioni bancarie - Fase transitoria - Modifiche dello statuto della fondazione cassa di risparmio di bolzano, adottate con deliberazione regionale - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Non spettanza allo stato del potere in questione - Rigetto del ricorso.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell’economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, in quanto nella fase transitoria e nell’attuale configurazione delle fondazioni c.d. bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della Regione Trentino-Alto Adige di approvazione dello statuto, previsti per gli enti creditizi a carattere regionale dalle norme di attuazione statutaria (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234). Pertanto va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, per rivendicare il potere esercitato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono state approvate le modifiche statutarie della Fondazione della Cassa di risparmio di Bolzano.
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell’economia e delle finanze, approvare le modifiche statutarie della Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano, in quanto nella fase transitoria e nell’attuale configurazione delle fondazioni c.d. bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della Regione Trentino-Alto Adige di approvazione dello statuto, previsti per gli enti creditizi a carattere regionale dalle norme di attuazione statutaria (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234). Pertanto va respinto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, per rivendicare il potere esercitato con deliberazione della Giunta regionale, con cui sono state approvate le modifiche statutarie della Fondazione della Cassa di risparmio di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione giunta regione Trentino Alto Adige
22/05/2000
n. 688
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 17/05/1999
n. 153
art. 10
co. 1