Sentenza 342/2001 (ECLI:IT:COST:2001:342)
Massima numero 26588
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente VARI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Credito e risparmio - Enti di credito - Fondazioni bancarie - Adozione di modifiche statutarie della fondazione banco di sicilia - Rivendicazione da parte dell’autorità centrale dello stato - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Mancanza della intesa con il presidente della stessa regione - Accoglimento del ricorso regionale - Annullamento dell’atto statale impugnato.
Credito e risparmio - Enti di credito - Fondazioni bancarie - Adozione di modifiche statutarie della fondazione banco di sicilia - Rivendicazione da parte dell’autorità centrale dello stato - Ricorso della regione siciliana per conflitto di attribuzione - Mancanza della intesa con il presidente della stessa regione - Accoglimento del ricorso regionale - Annullamento dell’atto statale impugnato.
Testo
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell’economia e delle finanze, approvare, senza l’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente è annullata la nota del Ministero del tesoro impugnata con ricorso regionale, in quanto nega al Presidente della stessa Regione la partecipazione mediante “intesa” alla approvazione delle modifiche statutarie anzidette. Infatti, nel periodo transitorio e nell’attuale configurazione degli enti di credito, le disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999 non possono avere effetto caducatorio delle competenze attribuite in materia di credito e risparmio dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione – dotate, a loro volta, di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie – con riguardo agli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale aventi la sede centrale in Sicilia.
- V. anche, nello stesso senso, la sentenza, qui richiamata, n. 341/2001.
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del tesoro, ora Ministro dell’economia e delle finanze, approvare, senza l’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, le modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente è annullata la nota del Ministero del tesoro impugnata con ricorso regionale, in quanto nega al Presidente della stessa Regione la partecipazione mediante “intesa” alla approvazione delle modifiche statutarie anzidette. Infatti, nel periodo transitorio e nell’attuale configurazione degli enti di credito, le disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999 non possono avere effetto caducatorio delle competenze attribuite in materia di credito e risparmio dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione – dotate, a loro volta, di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie – con riguardo agli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale aventi la sede centrale in Sicilia.
- V. anche, nello stesso senso, la sentenza, qui richiamata, n. 341/2001.
Atti oggetto del giudizio
nota del ministero del tesoro
31/05/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 27/06/1952
n. 1133
art. 4