Ordinanza 343/2001 (ECLI:IT:COST:2001:343)
Massima numero 26735
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Corte dei conti - Giudizi in materia di pensioni - Pronunce in sede cautelare - Adozione nella composizione collegiale della corte dei conti, anziché in quella monocratica (prevista per i giudizi in primo grado) - Prospettata irragionevolezza, con lesione del principio della precostituzione del giudice e del buon andamento della funzione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205, sollevate in riferimento rispettivamente agli artt. 3 e 97 e 3 e 25 della Costituzione, ed aventi ad oggetto la composizione monocratica della Corte dei conti per i giudizi in materia pensionistica, e la composizione collegiale della stessa Corte dei conti in sede cautelare. Infatti: a) rientra nella discrezionalità del legislatore la valutazione della opportunità di differenziare in una determinata materia (nella specie pensionistica) la composizione dell'organo giurisdizionale (monocratico o collegiale) destinato a pronunciare in sede cautelare, o a giudicare sui ricorsi della stessa materia, con il generale limite - che nella specie non risulta violato - della non palese arbitrarietà e irragionevolezza; b) è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale il principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione espresso nell'art. 97 della Costituzione; c) non è tenuto il legislatore, nella sua discrezionalità, ad osservare una uniformità tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali anche nell'ambito della stessa giurisdizione.

- In tema di accelerazione e semplificazione dei ricorsi "in primo grado", v. sentenza n. 427/1999.

- Sulla regola della precostituzione del giudice v. ordinanza n. 159/2000, e sulla sufficienza di criteri oggettivi e generali v. ordinanza n. 176/1998, sentenze n. 419/1998, n. 217/1993, n. 269/1992, ordinanza n. 257/1995.

- Sulla posizione del giudice monocratico rispetto al giudice collegiale, v. sentenza n. 272/1998.

- Sulla inapplicabilità alla giurisdizione del parametro concernente il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, v. ordinanze n. 490/2000, n. 30/2000, n. 11/1999, n. 272/1998, n. 189/1997, n. 103/1997, n. 7/1997, sentenze n. 122/1997, n. 281/1995, n. 376/1993.

- Sul buon andamento e imparzialità riferiti alla funzione giurisdizionale, v. sentenza n. 387/1999.

- Sull'autonomia e particolarità dei diversi sistemi processuali, v. ordinanze n. 30/2000, n. 359/1998 e sentenza n. 53/1998; sulla rilevanza delle speciali esigenze dei singoli procedimente, a proposito del diritto di difesa, purché non siano pregiudicati lo scopo e le funzioni, v. sentenze n. 119/1995 e n. 220/1994.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

legge  21/07/2000  n. 205  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte