Sentenza 344/2001 (ECLI:IT:COST:2001:344)
Massima numero 26589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
08/10/2001; Decisione del
08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:
26590
Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia e risparmio energetico - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli degli impianti di potenza inferiore a 35 kw mediante esame della documentazione (anziché con verifiche dirette sugli impianti) e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola - Contrasto con i principî della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Regione friuli-venezia giulia - Energia e risparmio energetico - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli degli impianti di potenza inferiore a 35 kw mediante esame della documentazione (anziché con verifiche dirette sugli impianti) e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola - Contrasto con i principî della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, terzo periodo della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, in quanto tale disposizione, nel dettare norme di attuazione della legge statale (n. 10 del 1991) in materia di controlli degli impianti termici, ha derogato alle statuizioni della stessa legge: nel prevedere, per un verso, nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, verifiche mediante l’esame della documentazione, anziché direttamente – quanto meno a campione – sugli impianti e, per altro verso, stabilendo l’esclusione di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, terzo periodo della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, in quanto tale disposizione, nel dettare norme di attuazione della legge statale (n. 10 del 1991) in materia di controlli degli impianti termici, ha derogato alle statuizioni della stessa legge: nel prevedere, per un verso, nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, verifiche mediante l’esame della documentazione, anziché direttamente – quanto meno a campione – sugli impianti e, per altro verso, stabilendo l’esclusione di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.
Atti oggetto del giudizio
legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
04/10/1999
n.
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 09/01/1991
n. 10
art. 31
co. 3