Sentenza 344/2001 (ECLI:IT:COST:2001:344)
Massima numero 26589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26590


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Energia e risparmio energetico - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Controlli degli impianti di potenza inferiore a 35 kw mediante esame della documentazione (anziché con verifiche dirette sugli impianti) e senza oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola - Contrasto con i principî della legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 5, terzo periodo della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, in quanto tale disposizione, nel dettare norme di attuazione della legge statale (n. 10 del 1991) in materia di controlli degli impianti termici, ha derogato alle statuizioni della stessa legge: nel prevedere, per un verso, nei confronti degli impianti di potenza inferiore a 35 Kw, verifiche mediante l’esame della documentazione, anziché direttamente – quanto meno a campione – sugli impianti e, per altro verso, stabilendo l’esclusione di oneri a carico dei proprietari degli impianti in regola.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/10/1999  n.   art. 1  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 6

Altri parametri e norme interposte

legge  09/01/1991  n. 10  art. 31    co. 3