Sentenza 344/2001 (ECLI:IT:COST:2001:344)
Massima numero 26590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  08/10/2001;  Decisione del  08/10/2001
Deposito del 24/10/2001; Pubblicazione in G. U. 31/10/2001
Massime associate alla pronuncia:  26589


Titolo
Regione friuli-venezia giulia - Controlli degli impianti termici - Disciplina regionale - Somme già riscosse da comuni e province in relazione ai controlli effettuati - Non imputabilità a carico degli utenti - Contrasto con i principî della legislazione dello stato - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia, riapprovata il 4 ottobre 1999, a tenor del quale si considerano “non dovute” le somme eventualmente già percepite dai Comuni e dalle Province, riscosse in relazione alle attività di controllo e verifica sugli impianti termici (e relative all’accatastamento degli impianti con autocertificazione o alle dichiarazioni degli utenti attestanti il rispetto delle norme), in quanto tale disposizione confligge con quella della legge statale n. 10 del 1991 che pone “a carico degli utenti” gli oneri per le attività di controllo e verifica demandate agli enti locali.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  04/10/1999  n.   art. 1  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte

legge  09/01/1991  n. 10  art. 31    co. 3