Tributi - In genere - Fattispecie tributaria - Requisiti - Irrilevanza della qualificazione legislativa (nella specie: non fondatezza, stante la esclusione della natura tributaria della disposizione censurata, delle questioni di legittimità costituzionale della norma che computa gli onorari e le spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti, corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato, ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo"). (Classif. 255001).
La fattispecie tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, postula il riscontro di più requisiti: una disciplina legale diretta, in via prevalente, a provocare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico; la destinazione delle risorse - derivanti da prelievo coattivo e connesse ad uno specifico indice di capacità contributiva, tale da esprimere l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria - a concorrere alle pubbliche spese. (Precedenti: S. 27/2022; S. 263/2020 - mass. 43283; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144; S. 96/2016 - mass. 38843 S. 178/2015 - mass. 38537; S. 70/2015 - mass. 38331; S. 219/2014 - mass. 38108; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538 S. 223/2012 - mass. 36633 S. 102/2008; S. 91/1972; S. 97/1968; S. 89/1966; S. 16/1965; S. 45/1964).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost. - dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. Le disposizioni censurate non introducono un prelievo tributario - difettando i requisiti dell'effettiva decurtazione patrimoniale e della mancanza di una modifica del rapporto sinallagmatico -, bensì una regola conformativa delle medesime retribuzioni. Inoltre, le somme riscosse a titolo di competenze e spese legali dall'Avvocatura - titolare di un mero potere di esazione delle spese di lite, senza che ricorra l'esigenza sottesa all'istituto della distrazione delle spese -, essendo accertate in entrata nel bilancio dello Stato, devono essere considerate risorse pubbliche e, una volta erogate, integrano una spesa a carico delle finanze pubbliche. La limitazione, infine, non è arbitraria e non proporzionata, trovando una incontroversa ratio nelle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica. (Precedenti: S. 27/2022 - mass. 44596; S. 89/2020; S. 200/2018 - mass. 40354; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 236/2017 - mass. 42141 e 42144; S. 192/2015).
Con l'istituto della distrazione delle spese la legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di tutela per conseguire gli onorari spettantigli ed il rimborso delle spese anticipate. (Precedente: S. 31/1973 - mass. 6601).