Sentenza 345/2001 (ECLI:IT:COST:2001:345)
Massima numero 26591
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VARI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Polizia giudiziaria - Attività di indagine - Regolamento ministeriale - Concorso investigativo dei servizi centrali delle forze di polizia - Richiesta dei servizi interprovinciali ai procuratori della repubblica distrettuali - Mancata possibilità di una iniziativa autonoma e diretta del procuratore distrettuale, ovvero obbligatorietà della richiesta di quest’ultimo dopo la segnalazione dei servizi - Ricorso per conflitto di attribuzione del procuratore distrettuale della repubblica presso il tribunale di napoli nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione delle competenze costituzionalmente garantite al ricorrente - Non incidenza del decreto contestato sui poteri del pubblico ministero - Inammissibilità del conflitto.
Polizia giudiziaria - Attività di indagine - Regolamento ministeriale - Concorso investigativo dei servizi centrali delle forze di polizia - Richiesta dei servizi interprovinciali ai procuratori della repubblica distrettuali - Mancata possibilità di una iniziativa autonoma e diretta del procuratore distrettuale, ovvero obbligatorietà della richiesta di quest’ultimo dopo la segnalazione dei servizi - Ricorso per conflitto di attribuzione del procuratore distrettuale della repubblica presso il tribunale di napoli nei confronti del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione delle competenze costituzionalmente garantite al ricorrente - Non incidenza del decreto contestato sui poteri del pubblico ministero - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 2000, che reca prescrizioni in tema di attività investigative di polizia giudiziaria svolte dai servizi interprovinciali con il concorso dei servizi centrali e ritenuto in contrasto con le attribuzioni costituzionali di pubblico ministero del ricorrente, quali definite dagli artt. 109 e 112 della Costituzione. Infatti, lungi dal recare una definizione vincolante dei rapporti tra gli organi di polizia giudiziaria e l’autorità giudiziaria - rapporti che trovano già la loro disciplina nella legge -, il decreto impugnato può essere inteso soltanto quale atto normativo di organizzazione dettato dal Ministro dell’interno per la razionalizzazione interna degli apparati investigativi, onde evitare anche sovrapposizioni di compiti tra struttura centrale e quelle periferiche; e non può, pertanto, incidere sui poteri del Procuratore della Repubblica di Napoli di avvalersi dei servizi di polizia giudiziaria quali previsti dal codice di procedura penale, che sono già nella sua piena disponibilità.
- V. anche ordinanza n. 521/2000, sulla ammissibilità del ricorso (nella fase preliminare di sommaria delibazione).
E’ inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro dell’interno 4 marzo 2000, che reca prescrizioni in tema di attività investigative di polizia giudiziaria svolte dai servizi interprovinciali con il concorso dei servizi centrali e ritenuto in contrasto con le attribuzioni costituzionali di pubblico ministero del ricorrente, quali definite dagli artt. 109 e 112 della Costituzione. Infatti, lungi dal recare una definizione vincolante dei rapporti tra gli organi di polizia giudiziaria e l’autorità giudiziaria - rapporti che trovano già la loro disciplina nella legge -, il decreto impugnato può essere inteso soltanto quale atto normativo di organizzazione dettato dal Ministro dell’interno per la razionalizzazione interna degli apparati investigativi, onde evitare anche sovrapposizioni di compiti tra struttura centrale e quelle periferiche; e non può, pertanto, incidere sui poteri del Procuratore della Repubblica di Napoli di avvalersi dei servizi di polizia giudiziaria quali previsti dal codice di procedura penale, che sono già nella sua piena disponibilità.
- V. anche ordinanza n. 521/2000, sulla ammissibilità del ricorso (nella fase preliminare di sommaria delibazione).
Atti oggetto del giudizio
decreto ministeriale
04/03/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 109
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte