Ordinanza 346/2001 (ECLI:IT:COST:2001:346)
Massima numero 26592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione emilia-romagna - Diritto allo studio - Attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole private dell’infanzia - Contributi ai comuni - Criteri di ripartizione - Riproposizione di questione già giudicata irrilevante - Manifesta inammissibilità.
Regione emilia-romagna - Diritto allo studio - Attivazione di convenzioni per la qualificazione e il sostegno delle scuole private dell’infanzia - Contributi ai comuni - Criteri di ripartizione - Riproposizione di questione già giudicata irrilevante - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 concernente il diritto allo studio e, in particolare, l’assegnazione ai Comuni di contributi per l’attivazione di convenzioni per il sostegno delle scuole dell’infanzia gestite da privati, sollevata in riferimento agli artt. 33 e 117 Cost. La questione, già dichiarata manifestamente inammissibile, è stata infatti riproposta dal medesimo rimettente, senza nulla aggiungere alla motivazione del precedente provvedimento di rimessione: in particolare, in ordine, all’applicabilità della legge regionale in esame - che risulta abrogata dalla successiva legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 - e sul fatto di non aver considerato esaurito il suo potere decisorio nel caso sottoposto alla sua cognizione, pur dopo aver applicato la legge.
- La precedente questione è stata decisa dall’ordinanza n. 67/1998, qui richiamata.
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 24 aprile 1995, n. 52 concernente il diritto allo studio e, in particolare, l’assegnazione ai Comuni di contributi per l’attivazione di convenzioni per il sostegno delle scuole dell’infanzia gestite da privati, sollevata in riferimento agli artt. 33 e 117 Cost. La questione, già dichiarata manifestamente inammissibile, è stata infatti riproposta dal medesimo rimettente, senza nulla aggiungere alla motivazione del precedente provvedimento di rimessione: in particolare, in ordine, all’applicabilità della legge regionale in esame - che risulta abrogata dalla successiva legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 - e sul fatto di non aver considerato esaurito il suo potere decisorio nel caso sottoposto alla sua cognizione, pur dopo aver applicato la legge.
- La precedente questione è stata decisa dall’ordinanza n. 67/1998, qui richiamata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
24/04/1995
n. 52
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 1
Costituzione
art. 33
co. 2
Costituzione
art. 33
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte