Ordinanza 348/2001 (ECLI:IT:COST:2001:348)
Massima numero 26657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Guida di ciclomotori e motocicli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Mancata esenzione per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto all'esenzione dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza (prevista in analoga situazione) - Manifesta infondatezza della questione.
Circolazione stradale - Guida di ciclomotori e motocicli a due ruote - Obbligo di indossare il casco protettivo - Mancata esenzione per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto all'esenzione dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza (prevista in analoga situazione) - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dalla stessa legge rispetto alle cinture di sicurezza. Infatti, una disciplina derogatoria al regime generale - quale è quella invocata come 'tertium comparationis' - può essere estesa ad altra fattispecie solo in presenza di una 'ratio' (assente nella specie) che ciò imponga.
M.F.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esenzione dall'obbligo di indossare il casco per coloro che risultino affetti da patologie che ne impediscano l'uso, contrariamente a quanto previsto dalla stessa legge rispetto alle cinture di sicurezza. Infatti, una disciplina derogatoria al regime generale - quale è quella invocata come 'tertium comparationis' - può essere estesa ad altra fattispecie solo in presenza di una 'ratio' (assente nella specie) che ciò imponga.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 171
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte