Ordinanza 349/2001 (ECLI:IT:COST:2001:349)
Massima numero 26658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  05/11/2001;  Decisione del  05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Trattamento economico - Retribuibilità delle mansioni superiori (a quelle proprie della qualifica di inquadramento) esercitate - Ritenuta esclusione - Asserito contrasto con il principio della proporzionalita' retributiva - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto la norma escluderebbe la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. Infatti, come già affermato in analoga occasione, la norma censurata si riferisce alla situazione fisiologica degli uffici, sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare 'a contrario' una preclusione all'adeguamento del trattamento economico, in conformità agli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ.

- V. ordinanza n. 347/1996 e, per il personale sanitario, ordinanza n. 289/1996.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  10/01/1957  n. 3  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte