Sentenza 350/2001 (ECLI:IT:COST:2001:350)
Massima numero 26594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione valle d’aosta - Elezioni - Elezione del sindaco e del vice sindaco - Cause di ineleggibilità - Ineleggibilità, anziché incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco o vicesindaco per i discendenti o ascendenti o parenti o affini fino al secondo grado di appaltatore di lavori o di servizi comunali - Contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Regione valle d’aosta - Elezioni - Elezione del sindaco e del vice sindaco - Cause di ineleggibilità - Ineleggibilità, anziché incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco o vicesindaco per i discendenti o ascendenti o parenti o affini fino al secondo grado di appaltatore di lavori o di servizi comunali - Contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale della Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco. Vale, infatti, per tale disposizione la ratio applicata in analoga questione (riguardante l’art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 450 del 2000), dovendo ritenersi perciò in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza la contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del Comune, e la incompatibilità sancita per il caso dell’appaltatore in proprio, e, dunque, l’aver riservato un trattamento diverso e più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità. Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità denunciato.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale della Valle d’Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto sindaco o vice sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco. Vale, infatti, per tale disposizione la ratio applicata in analoga questione (riguardante l’art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 450 del 2000), dovendo ritenersi perciò in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza la contraddizione fra la ineleggibilità stabilita a carico del congiunto di un appaltatore del Comune, e la incompatibilità sancita per il caso dell’appaltatore in proprio, e, dunque, l’aver riservato un trattamento diverso e più gravoso ad una circostanza impediente addirittura di minor peso rispetto a quella che dà luogo a semplice incompatibilità. Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità denunciato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
09/02/1995
n. 4
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte