Ordinanza 351/2001 (ECLI:IT:COST:2001:351)
Massima numero 26659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Udienza di comparizione davanti al giudice istruttore - Costituzione del convenuto e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coniugi al presidente - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento rispetto al giudizio di separazione con lesione del diritto di difesa del convenuto e pregiudizio dell'unità familiare - Assenza della necessaria pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'.
Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Udienza di comparizione davanti al giudice istruttore - Costituzione del convenuto e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coniugi al presidente - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento rispetto al giudizio di separazione con lesione del diritto di difesa del convenuto e pregiudizio dell'unità familiare - Assenza della necessaria pregiudizialita' della questione - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quo' dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo.
- Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma ottavo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, nonché degli articoli 115, 116, 166 e 167 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 29 della Costituzione, in quanto, secondo una interpretazione giurisprudenziale, non sarebbe più necessaria nel giudizio di divorzio la notifica al convenuto del provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza davanti al giudice istruttore. Infatti, avendo il giudice 'a quo' dichiarato di aderire a diverso indirizzo interpretativo pure affermato in giurisprudenza e da lui ritenuto conforme ai principi costituzionali, la questione appare sollevata non per la sua necessaria pregiudizialità ai fini della decisione della controversia pendente, quanto piuttosto allo scopo di ottenere dalla Corte un avallo dell'opzione interpretativa ritenuta preferibile, con ciò utilizzando il giudizio di costituzionalità per un fine ad esso estraneo.
- Sulla estraneità al giudizio di costituzionalità di questioni sollevate per fini di mera interpretazione, v., tra le altre, ordinanze n. 233/2000 e n. 158/2000.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
01/12/1970
n. 898
art. 4
co. 8
legge
06/03/1987
n. 74
art. 8
co.
codice di procedura civile
n. 0
art. 115
co.
codice di procedura civile
n. 0
art. 116
co.
codice di procedura civile
n. 0
art. 166
co.
codice di procedura civile
n. 0
art. 167
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte