Sentenza 352/2001 (ECLI:IT:COST:2001:352)
Massima numero 26595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Titolo
Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione della norma censurata - Applicabilità della stessa norma ratione temporis - Ammissibilità della questione.
Rilevanza della questione - Intervenuta abrogazione della norma censurata - Applicabilità della stessa norma ratione temporis - Ammissibilità della questione.
Testo
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, in quanto il giudice è chiamato ad applicare, ratione temporis, tale disposizione pur abrogata, con l’altra egualmente censurata e dal medesimo contenuto normativo, nei giudizi nei quali si controverte del rimborso di spese condominiali sia degli esercizi 1995 e 1996 (ricadenti nel vigore della legge regionale n. 25 del 1989), sia dell’esercizio 1997 (cui è riferibile invece la successiva legge regionale n. 96 del 1996).
Non ha pregio l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata nei confronti dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, in quanto il giudice è chiamato ad applicare, ratione temporis, tale disposizione pur abrogata, con l’altra egualmente censurata e dal medesimo contenuto normativo, nei giudizi nei quali si controverte del rimborso di spese condominiali sia degli esercizi 1995 e 1996 (ricadenti nel vigore della legge regionale n. 25 del 1989), sia dell’esercizio 1997 (cui è riferibile invece la successiva legge regionale n. 96 del 1996).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/05/1989
n. 25
art. 35
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte