Sentenza 352/2001 (ECLI:IT:COST:2001:352)
Massima numero 26596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/11/2001;  Decisione del  05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:  26595  26597


Titolo
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Alloggi assegnati in locazione, compresi in stabili a regime condominiale - Spese relative a servizi a rimborso - Versamento all’amministratore e azione giudiziaria per recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Lamentata incidenza nella materia della tutela giurisdizionale riservata al legislatore statale - Questione già rigettata - Assenza di profili ulteriori - Manifesta infondatezza.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 e dell’art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, in riferimento all’art. 108 della Costituzione, in quanto - come già statuito con precedente ordinanza di manifesta infondatezza (n. 243 del 2000) - la disciplina censurata dettata per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati in locazione e siti in stabili a regime condominiale, non incide nella materia della tutela giurisdizionale riservata alla competenza dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  04/05/1989  n. 25  art. 35  co. 3

legge della Regione Toscana  20/12/1996  n. 96  art. 32  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte