Sentenza 352/2001 (ECLI:IT:COST:2001:352)
Massima numero 26597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/11/2001; Decisione del
05/11/2001
Deposito del 06/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Titolo
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Alloggi assegnati in locazione, compresi in stabili a regime condominiale - Spese relative a servizi a rimborso - Versamento diretto all’amministratore e azione giudiziaria per recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Lamentata incidenza nella disciplina dei rapporti tra privati riservata alla competenza del legislatore statale - Non fondatezza della questione.
Regione toscana - Edilizia residenziale pubblica - Alloggi assegnati in locazione, compresi in stabili a regime condominiale - Spese relative a servizi a rimborso - Versamento diretto all’amministratore e azione giudiziaria per recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Lamentata incidenza nella disciplina dei rapporti tra privati riservata alla competenza del legislatore statale - Non fondatezza della questione.
Testo
La previsione, in base alle leggi regionali della Toscana n. 25 del 1989 (art. 35, comma 3) e n. 96 del 1996 (art. 32, comma 3), dell’obbligo gravante sugli assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di pagare il costo dei servizi a rimborso direttamente al condominio di gestione e la possibilità che quest’ultimo agisca in giudizio nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi, pur integrando la disciplina civilistica, non eccede il limite del diritto privato, in quanto essa trova giustificazione nella stretta connessione con la materia di competenza regionale e nella finalità di agevolare l’amministrazione dell’ente pubblico proprietario dell’alloggio, esonerandola dalla gestione dei servizi definiti «a rimborso». D’altro canto, l’aggravamento della posizione dell’assegnatario non è irragionevole, a fronte del beneficio che egli ricava dal godimento dell’alloggio assegnatogli con un canone sociale, come tale meno gravoso, né esso contrasta con la disciplina codicistica del condominio, e non è neppure incoerente rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni e del contratto, la quale (nella fattispecie della delegazione cumulativa) conosce la possibilità che al terzo creditore sia assegnato un nuovo debitore. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 e dell’art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, in riferimento all’art. 117 Cost.
- Sul limite del diritto privato alla legislazione regionale, v. sentenze n. 326 e n. 82/1998, n. 307/1996, n. 462/1995 e n. 408/1995, n. 441/1994; ordinanza n. 243/2000; sull’adattamento che esso può subire in connessione con materie di competenza regionale, v. sentenze n. 441/1994 e n. 35/1992 (sentenze, tutte, qui richiamate).
- Sull’edilizia residenziale pubblica come nuova materia di competenza regionale, v. sentenza, qui richiamata, n. 27/1996.
La previsione, in base alle leggi regionali della Toscana n. 25 del 1989 (art. 35, comma 3) e n. 96 del 1996 (art. 32, comma 3), dell’obbligo gravante sugli assegnatari in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di pagare il costo dei servizi a rimborso direttamente al condominio di gestione e la possibilità che quest’ultimo agisca in giudizio nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi, pur integrando la disciplina civilistica, non eccede il limite del diritto privato, in quanto essa trova giustificazione nella stretta connessione con la materia di competenza regionale e nella finalità di agevolare l’amministrazione dell’ente pubblico proprietario dell’alloggio, esonerandola dalla gestione dei servizi definiti «a rimborso». D’altro canto, l’aggravamento della posizione dell’assegnatario non è irragionevole, a fronte del beneficio che egli ricava dal godimento dell’alloggio assegnatogli con un canone sociale, come tale meno gravoso, né esso contrasta con la disciplina codicistica del condominio, e non è neppure incoerente rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni e del contratto, la quale (nella fattispecie della delegazione cumulativa) conosce la possibilità che al terzo creditore sia assegnato un nuovo debitore. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 35, comma 3, della legge della Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 e dell’art. 32, comma 3, della legge della Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, in riferimento all’art. 117 Cost.
- Sul limite del diritto privato alla legislazione regionale, v. sentenze n. 326 e n. 82/1998, n. 307/1996, n. 462/1995 e n. 408/1995, n. 441/1994; ordinanza n. 243/2000; sull’adattamento che esso può subire in connessione con materie di competenza regionale, v. sentenze n. 441/1994 e n. 35/1992 (sentenze, tutte, qui richiamate).
- Sull’edilizia residenziale pubblica come nuova materia di competenza regionale, v. sentenza, qui richiamata, n. 27/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
04/05/1989
n. 25
art. 35
co. 3
legge della Regione Toscana
20/12/1996
n. 96
art. 32
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte