Ordinanza 129/2022 (ECLI:IT:COST:2022:129)
Massima numero 44825
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
11/05/2022; Decisione del
11/05/2022
Deposito del 26/05/2022; Pubblicazione in G. U. 01/06/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Immigrazione - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Denunciata violazione dei diritti umani fondamentali, del principio di uguaglianza e della libertà di soggiorno - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).
Straniero - Immigrazione - Richiedenti protezione internazionale - Domanda di iscrizione anagrafica - Requisiti - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione - Denunciata violazione dei diritti umani fondamentali, del principio di uguaglianza e della libertà di soggiorno - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 245003).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost. - dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. (Precedenti: O. 47/2021 - mass. 43680; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2020 - mass. 42762; O. 203/2020 - mass. 42586; S. 186/2020 - mass. 43203; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost. - dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, come conv., secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. (Precedenti: O. 47/2021 - mass. 43680; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2020 - mass. 42762; O. 203/2020 - mass. 42586; S. 186/2020 - mass. 43203; O. 125/2020 - mass. 42579; O. 105/2020 - mass. 43436).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2015
n. 142
art. 4
co. 1
decreto-legge
04/10/2018
n. 113
art. 13
co. 1
legge
01/12/2018
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte