Sentenza 52/2025 (ECLI:IT:COST:2025:52)
Massima numero 46770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  10/03/2025;  Decisione del  10/03/2025
Deposito del 18/04/2025; Pubblicazione in G. U. 23/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46768  46769  46771


Titolo
Maternità e infanzia – In genere – Misure a favore delle madri condannate – Ratio – Garanzia, in via primaria, del rapporto del minore con la madre – Sistema teso a tutelare gli interessi del minore, i principi della finalità rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libertà personale delle madri condannate (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto la disposizione dell’ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale sostituiva disponendone la concessione al padre se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre). (Classif. 150001). 

Testo

Le misure previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario in favore delle madri condannate perseguono l’obiettivo di assicurare in via primaria il rapporto del minore con la madre. Il sistema penitenziario offre una tutela avanzata degli interessi del minore la cui madre sia stata condannata e invera, in misura pregnante, i principi della finalità rieducativa e del minimo sacrificio necessario della libertà personale, che devono orientare l’azione del legislatore, dell’amministrazione penitenziaria e del potere giudiziario rispetto all’esecuzione della pena. (Precedenti: S. 30/2025; S. 24/2025; S. 84/2024; S. 219/2023 - mass. 45888; S. 22/2022; S. 17/2017 - mass. 39538; S. 239/2014 - mass. 38138).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, complessivamente, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, 29, 30, 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dai Tribunali di sorveglianza di Bologna, in via principale, e di Venezia, dell’art. 47-quinquies, comma 7, ordin. penit., ai sensi del quale la detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre. La scelta del legislatore di assicurare in via primaria il rapporto del bambino con la madre – nonostante qualche distonia con la tendenza dell’ordinamento a riconoscere l’equivalenza delle figure genitoriali rispetto ai compiti di cura dei figli – non viola gli artt. 30 e 31 Cost. in quanto assicura, comunque, il rapporto del bambino con uno almeno dei genitori. Tale scelta legislativa, attuando in forma avanzata, per le sole madri condannate, i principi costituzionali dell’interesse preminente dei minori, della funzione rieducativa della pena e del minimo sacrificio necessario della libertà personale non determina nemmeno una illegittima discriminazione a danno dei padri condannati né viola il principio dell’uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi: da un lato, infatti, è compito della Repubblica tutelare la maternità, introducendo specifiche previsioni che favoriscano il concreto svolgimento della responsabilità materna nei confronti dei figli; dall’altro, tali misure operano nel piano del rapporto tra genitori e figli e non tra coniugi, non violandone pertanto la parità. Nemmeno risulta leso il divieto, di natura convenzionale, di discriminazione secondo il sesso nel godimento del diritto alla vita familiare né la disposizione censurata pregiudica la funzione rieducativa della pena. Resta, in ogni caso, riservata alla discrezionalità del legislatore la possibilità – non imposta dalle norme costituzionali né convenzionali – di considerare l’opportunità di un’estensione della misura a tutti i detenuti – padri e madri – non socialmente pericolosi, nel quadro di un complessivo bilanciamento tra gli interessi individuali e collettivi coinvolti mentre spetterà, invece, al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza valutare se e in che misura il concetto di “impossibilità” della madre possa essere esteso, in via interpretativa, a situazioni in cui l’eccezionalità del carico connesso ai doveri di cura renda inesigibile che la sola madre vi faccia efficacemente fronte). (Precedenti: S. 179/1993 - mass. 19493; S. 341/1991 - mass. 17465; S. 1/1987 - mass. 4000). 



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 47  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 8  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 14