Sentenza 353/2001 (ECLI:IT:COST:2001:353)
Massima numero 26599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Titolo
Regione trentino-alto adige - Norme di attuazione statutaria - Demanio idrico e opere idrauliche - Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche - Ricorso della regione veneto - Lamentata violazione dei principî della delega legislativa, di quelli comunitari e di quelli riguardanti l’autonomia statutaria della regione - Inammissibilità della questione.
Regione trentino-alto adige - Norme di attuazione statutaria - Demanio idrico e opere idrauliche - Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche - Ricorso della regione veneto - Lamentata violazione dei principî della delega legislativa, di quelli comunitari e di quelli riguardanti l’autonomia statutaria della regione - Inammissibilità della questione.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sollevate, dalla Regione Veneto, con ricorso in via di azione, in riferimento agli artt. 76, 11 e 123 della Costituzione, in quanto: a) la denunciata violazione della delega legislativa non può essere addotta nel giudizio promosso in via principale se non vengano messe in questione, da parte del decreto delegato impugnato, competenze regionali e risultando, comunque, non appropriato il richiamo alla delega legislativa nei confronti di norme di attuazione dello statuto speciale regionale, emanate nell’esercizio di poteri legislativi autorizzati da norme statutarie, nell’àmbito di particolari procedure caratterizzate dalla partecipazione della Regione a statuto speciale; b) né può essere invocata la violazione dell’art. 11 attraverso il mancato rispetto di principî comunitari o della norma costituzionale che attiene al contenuto e alla formazione dello statuto regionale (art. 123), data la genericità della denuncia di tali profili, del tutto estranei alla norma contestata.
- Per il profilo della inosservanza della delega legislativa nei giudizi in via principale, v. anche sentenze citate n. 87/1996 e n. 272/1988. Per la non riferibilità delle norme di attuazione statutaria all’istituto della delega legislativa, v. sentenza (qui richiamata) n. 160/1985.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, sollevate, dalla Regione Veneto, con ricorso in via di azione, in riferimento agli artt. 76, 11 e 123 della Costituzione, in quanto: a) la denunciata violazione della delega legislativa non può essere addotta nel giudizio promosso in via principale se non vengano messe in questione, da parte del decreto delegato impugnato, competenze regionali e risultando, comunque, non appropriato il richiamo alla delega legislativa nei confronti di norme di attuazione dello statuto speciale regionale, emanate nell’esercizio di poteri legislativi autorizzati da norme statutarie, nell’àmbito di particolari procedure caratterizzate dalla partecipazione della Regione a statuto speciale; b) né può essere invocata la violazione dell’art. 11 attraverso il mancato rispetto di principî comunitari o della norma costituzionale che attiene al contenuto e alla formazione dello statuto regionale (art. 123), data la genericità della denuncia di tali profili, del tutto estranei alla norma contestata.
- Per il profilo della inosservanza della delega legislativa nei giudizi in via principale, v. anche sentenze citate n. 87/1996 e n. 272/1988. Per la non riferibilità delle norme di attuazione statutaria all’istituto della delega legislativa, v. sentenza (qui richiamata) n. 160/1985.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/11/1999
n. 463
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte