Sentenza 353/2001 (ECLI:IT:COST:2001:353)
Massima numero 26600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente RUPERTO - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Titolo
Regione trentino-alto adige - Norme di attuazione statutaria - Demanio idrico e opere idrauliche - Bacini idrografici di rilievo nazionale - Procedure per la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome - Carenza di idonea partecipazione regionale - Lesione dell’autonomia della regione veneto ricorrente - Illegittimità costituzionale.
Regione trentino-alto adige - Norme di attuazione statutaria - Demanio idrico e opere idrauliche - Bacini idrografici di rilievo nazionale - Procedure per la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome - Carenza di idonea partecipazione regionale - Lesione dell’autonomia della regione veneto ricorrente - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al periodo: “Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale”, in quanto tale disposizione comporta un irragionevole e ingiustificato trattamento deteriore riservato alla Regione Veneto, il cui territorio pur ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale, essendo la sua partecipazione nella procedura ivi prescritta limitata alla rappresentanza regionale nei comitati istituzionali.
- Sulla competenza riservata all’emanazione di norme di attuazione dello statuto speciale regionale e sul particolare loro contenuto, anche praeter legem, rispetto alle norme statutarie alle quali esse danno attuazione, v. sentenze (tutte, qui citate), n. 212/1984, n. 160/1985, n. 213/1998, n. 137/1998, n. 85/1990, n. 237/1983, n. 180/1980 e n. 151/1972.
- Sul limite finalistico delle norme di attuazione statutaria, v. anche sentenze n. 212/1984 e n. 20/1956, n. 13/1969 e n. 30/1968 e sul compito di coordinamento che le stesse disposizioni sono destinate ad assolvere, v. sentenze n. 263/1997 e n. 412/1994 (tutte, citate).
- Sulla deducibilità di vizi riguardanti norme di attuazione statutaria, da parte di Regioni (o Province) che rinvengano dalle stesse norme lesione alle loro sfere di competenza, v. sentenza, qui richiamata, n. 2/1960.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, limitatamente al periodo: “Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministero dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale”, in quanto tale disposizione comporta un irragionevole e ingiustificato trattamento deteriore riservato alla Regione Veneto, il cui territorio pur ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale, essendo la sua partecipazione nella procedura ivi prescritta limitata alla rappresentanza regionale nei comitati istituzionali.
- Sulla competenza riservata all’emanazione di norme di attuazione dello statuto speciale regionale e sul particolare loro contenuto, anche praeter legem, rispetto alle norme statutarie alle quali esse danno attuazione, v. sentenze (tutte, qui citate), n. 212/1984, n. 160/1985, n. 213/1998, n. 137/1998, n. 85/1990, n. 237/1983, n. 180/1980 e n. 151/1972.
- Sul limite finalistico delle norme di attuazione statutaria, v. anche sentenze n. 212/1984 e n. 20/1956, n. 13/1969 e n. 30/1968 e sul compito di coordinamento che le stesse disposizioni sono destinate ad assolvere, v. sentenze n. 263/1997 e n. 412/1994 (tutte, citate).
- Sulla deducibilità di vizi riguardanti norme di attuazione statutaria, da parte di Regioni (o Province) che rinvengano dalle stesse norme lesione alle loro sfere di competenza, v. sentenza, qui richiamata, n. 2/1960.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
11/11/1999
n. 463
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 116
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte