Sentenza 354/2001 (ECLI:IT:COST:2001:354)
Massima numero 26601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Artigiani ed esercenti commerciali - Trattamento pensionistico - Contribuzioni dovute - Determinazione con riferimento ai redditi di impresa dei soci delle società in accomandita semplice - Asserita discriminazione rispetto ai soci delle società di capitali (non sottoposti a contribuzione) nonché lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Artigiani ed esercenti commerciali - Trattamento pensionistico - Contribuzioni dovute - Determinazione con riferimento ai redditi di impresa dei soci delle società in accomandita semplice - Asserita discriminazione rispetto ai soci delle società di capitali (non sottoposti a contribuzione) nonché lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
- Sulla “immedesimazione” fra società in accomandita semplice e socio, sia pure agli specifici fini tributari, v. ord. 53/2001.
M.F.
La norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati ai fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice, non introduce una discriminazione in danno di questi rispetto al socio di società di capitali. Infatti, nell’ambito delle società in accomandita semplice (e in quelle in nome collettivo) assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l’elemento personale, in virtù di un collegamento inteso non come semplice apporto di ciascuno al capitale sociale, bensì quale legame tra più persone, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
- Sulla “immedesimazione” fra società in accomandita semplice e socio, sia pure agli specifici fini tributari, v. ord. 53/2001.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 3
co.
legge
14/11/1992
n. 438
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte