Sentenza 354/2001 (ECLI:IT:COST:2001:354)
Massima numero 26602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Artigiani ed esercenti commerciali - Contribuzioni dovute - Determinazione con riferimento ai redditi di impresa dei soci delle società in accomandita semplice - Asserita violazione del principio che esclude dal sistema contributivo previdenziale redditi non da lavoro - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Artigiani ed esercenti commerciali - Contribuzioni dovute - Determinazione con riferimento ai redditi di impresa dei soci delle società in accomandita semplice - Asserita violazione del principio che esclude dal sistema contributivo previdenziale redditi non da lavoro - Non fondatezza della questione.
Testo
Non ha pregio la censura sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, avverso la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati a fini IRPEF del socio accomandante di società in accomandita semplice, sul presupposto che al sistema contributivo non possa concorrere un reddito non di lavoro. Infatti, per un verso, all’onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa in virtù dell’art. 5 della legge n. 233 del 1990; e per altro aspetto, vige in materia, per effetto delle più recenti riforme, una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione.
M.F.
Non ha pregio la censura sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione, avverso la norma che sottopone a contribuzione INPS i redditi denunciati a fini IRPEF del socio accomandante di società in accomandita semplice, sul presupposto che al sistema contributivo non possa concorrere un reddito non di lavoro. Infatti, per un verso, all’onere contributivo si correla un vantaggio in termini di prestazione previdenziale, essendo la misura dei trattamenti rapportata al reddito annuo di impresa in virtù dell’art. 5 della legge n. 233 del 1990; e per altro aspetto, vige in materia, per effetto delle più recenti riforme, una più ampia accezione di base contributiva imponibile, tale da ricomprendere non solo il corrispettivo dell’attività di lavoro, ma anche altre attribuzioni economiche che nella attività stessa rinvengono soltanto mera occasione. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata in riferimento all’art. 38, secondo comma, della Costituzione.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 3
co.
legge
14/11/1992
n. 438
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte