Sentenza 354/2001 (ECLI:IT:COST:2001:354)
Massima numero 26603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  06/11/2001;  Decisione del  06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:  26601  26602


Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Artigiani ed esercenti commerciali - Contribuzioni dovute - Determinazione con riferimento ai redditi di impresa dei soci delle società in accomandita semplice - Asserita violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la censura di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - concernente la sottoposizione a contribuzione INPS dei redditi denunciati a fini IRPEF dal socio accomandante di società in accomandita semplice - sollevata in riferimento all’art. 53 della Costituzione. Infatti, il riferimento a tale parametro è da ritenersi inconferente a causa della non assimilabilità all’imposizione tributaria vera e propria della contribuzione previdenziale.

- V. sentenza n. 178/2000.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  19/09/1992  n. 384  art. 3  co. 

legge  14/11/1992  n. 438  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte