Ordinanza 356/2001 (ECLI:IT:COST:2001:356)
Massima numero 26605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
26606
Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Determinazione dei valori dei punti di invalidità - Irrisorietà del ristoro economico e mancata considerazione del progredire del danno invalidante anche in relazione all’età dei danneggiati - Mancata conversione in legge della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Responsabilità civile - Risarcimento del danno - Determinazione dei valori dei punti di invalidità - Irrisorietà del ristoro economico e mancata considerazione del progredire del danno invalidante anche in relazione all’età dei danneggiati - Mancata conversione in legge della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione, in quanto le modalità e la misura di calcolo del risarcimento per danni alla salute, introdotte dalla norma censurata, sarebbero inidonee a garantire l’effettivo ristoro del pregiudizio subito e non consentirebbero una adeguata “valorizzazione soggettiva” del danno che tenga conto dell’età e della progressione dell’invalidità. Infatti, la disposizione censurata non è stata convertita, né è stata prevista la salvezza degli effetti prodotti.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32 della Costituzione, in quanto le modalità e la misura di calcolo del risarcimento per danni alla salute, introdotte dalla norma censurata, sarebbero inidonee a garantire l’effettivo ristoro del pregiudizio subito e non consentirebbero una adeguata “valorizzazione soggettiva” del danno che tenga conto dell’età e della progressione dell’invalidità. Infatti, la disposizione censurata non è stata convertita, né è stata prevista la salvezza degli effetti prodotti.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/03/2000
n. 70
art. 3
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte