Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita in giudizio - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo avente ad oggetto la norma della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui è possibile, sia pure con effetti limitati all'esercizio della professione nel solo territorio della Provincia autonoma di Bolzano, iscrivere presso l'ordine o il collegio chi conosca solo la lingua tedesca). (Classif. 111012).
La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, l'estinzione del processo.
(Nel caso di specie, è dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano, costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo, secondo, lett. g, l ed e, e terzo, Cost., nonché agli artt. 4, 9, primo comma, n. 10, e 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - dell'art. 4 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2019, secondo cui l'ordine o collegio professionale, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, limita gli effetti dell'iscrizione all'esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. La rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell'art. 37, comma 1, lett. b, della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021).