Ordinanza 358/2001 (ECLI:IT:COST:2001:358)
Massima numero 26608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Atti di cui sia impossibile la ripetizione - Lettura delle dichiarazioni rese al difensore da persona poi deceduta - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento tra accusa e difesa, con lesione del diritto alla prova - Sopravvenuta modifica normativa nel senso auspicato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Dibattimento - Atti di cui sia impossibile la ripetizione - Lettura delle dichiarazioni rese al difensore da persona poi deceduta - Omessa previsione - Asserita disparità di trattamento tra accusa e difesa, con lesione del diritto alla prova - Sopravvenuta modifica normativa nel senso auspicato - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non prevedeva che il giudice, a richiesta di parte, potesse disporre la lettura e l’acquisizione al fascicolo del dibattimento anche degli atti assunti dai difensori delle parti private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne fosse divenuta impossibile la ripetizione. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione la normativa censurata è stata modificata dall’art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nel senso auspicato dal rimettente.
M.F.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 512 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto non prevedeva che il giudice, a richiesta di parte, potesse disporre la lettura e l’acquisizione al fascicolo del dibattimento anche degli atti assunti dai difensori delle parti private quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne fosse divenuta impossibile la ripetizione. Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione la normativa censurata è stata modificata dall’art. 18 della legge 7 dicembre 2000, n. 397, nel senso auspicato dal rimettente.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n. 0
art. 512
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte