Ordinanza 359/2001 (ECLI:IT:COST:2001:359)
Massima numero 26609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Divieto di ammissione al beneficio dei condannati all’ergastolo per taluni delitti, in mancanza della collaborazione con la giustizia - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Ordinamento penitenziario - Liberazione condizionale - Divieto di ammissione al beneficio dei condannati all’ergastolo per taluni delitti, in mancanza della collaborazione con la giustizia - Asserita violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario, l’ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo ordinamento. Infatti, avendo il rimettente omesso di dirimere preliminarmente ogni incertezza in ordine alla sussistenza del requisito temporale di ammissione alla liberazione condizionale, la prospettata questione appare come meramente ipotetica e, dunque, carente di rilevanza.
- Per la CORREZIONE DI UN ERRORE MATERIALE nel dispositivo dell'ordinanza n. 359/2001, v. ordinanza n. 28/2002.
M.F.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 - introdotto dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e successivamente modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui impedisce, in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter dell’ordinamento penitenziario, l’ammissione alla liberazione condizionale dei soggetti condannati all’ergastolo per taluno dei delitti indicati nel medesimo ordinamento. Infatti, avendo il rimettente omesso di dirimere preliminarmente ogni incertezza in ordine alla sussistenza del requisito temporale di ammissione alla liberazione condizionale, la prospettata questione appare come meramente ipotetica e, dunque, carente di rilevanza.
- Per la CORREZIONE DI UN ERRORE MATERIALE nel dispositivo dell'ordinanza n. 359/2001, v. ordinanza n. 28/2002.
M.F.
Atti oggetto del giudizio
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co. 1
decreto-legge
13/05/1991
n. 152
art.
co.
legge
12/07/1991
n. 203
art.
co.
decreto-legge
13/05/1991
n. 152
art.
co.
decreto-legge
08/06/1992
n. 306
art.
co.
legge
07/08/1992
n. 356
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte