Ordinanza 361/2001 (ECLI:IT:COST:2001:361)
Massima numero 26611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  06/11/2001;  Decisione del  06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Fallimento - Fallimento dell’imprenditore individuale - Termine annuale per la relativa dichiarazione - Decorrenza dalla cessazione di fatto dell’impresa e non dalle risultanze dei registri pubblici (e del registro delle imprese) - Asserita disparità di trattamento rispetto all’imprenditore societario e al socio illimitatamente responsabile e tra i creditori di imprenditori individuali e imprenditori collettivi, nonché lamentata violazione del principio di ragionevolezza, della tutela giurisdizionale e del buon funzionamento della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, nell’interpretazione secondo la quale il termine di un anno ivi previsto per l’assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore decorre in ogni caso dalla cessazione di fatto dell’impresa, dovendosi attribuire alle risultanze dei registri pubblici un valore soltanto indiziario dell’effettiva interruzione dell’attività. Infatti, l’interpretazione che il rimettente ritiene lesiva di principi costituzionali è erroneamente qualificata in termini di diritto vivente e non è sicuramente l’unica compatibile con il tenore della norma.

M.F.

Atti oggetto del giudizio

regio decreto  16/03/1942  n. 267  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte