Ordinanza 362/2001 (ECLI:IT:COST:2001:362)
Massima numero 26612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente RUPERTO  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  06/11/2001;  Decisione del  06/11/2001
Deposito del 07/11/2001; Pubblicazione in G. U. 14/11/2001
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Regione piemonte - Edilizia e urbanistica - Mutamento di destinazione d’uso degli immobili - Sottoposizione al regime della concessione, anziché a quello dell’autorizzazione - Asserita lesione del principio fondamentale sancito in materia dalla legge statale - Omessa considerazione delle intervenute modifiche alla norma interposta richiamata - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, denunciato, in riferimento all’art. 117 Cost., in quanto imporrebbe, per i cambiamenti di destinazione d’uso degli immobili, ancorché eseguiti senza opere edilizie, il previo rilascio di un titolo concessorio, in contrasto con il principio fondamentale che sarebbe sancito dall’art. 25 della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47. Il rimettente non ha, infatti, considerato e non ha dato alcun conto del fatto che, già anteriormente alla legge regionale denunciata e alla rimessione della questione ad essa relativa, la norma interposta invocata era stata oggetto di modifiche sostanziali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  08/07/1999  n. 19  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte