Sentenza 363/2001 (ECLI:IT:COST:2001:363)
Massima numero 26613
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 16/11/2001; Pubblicazione in G. U. 21/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un deputato nel corso di un pubblico dibattito in un pubblico locale - Procedimento penale per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla corte di appello di roma, sezione iv penale - Carenza dei requisiti formali e sostanziali - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un deputato nel corso di un pubblico dibattito in un pubblico locale - Procedimento penale per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dalla corte di appello di roma, sezione iv penale - Carenza dei requisiti formali e sostanziali - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma, IV sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse nel corso di un pubblico dibattito da un proprio componente, per le quali pende giudizio per diffamazione aggravata. L’atto con il quale è stato sollevato il conflitto è infatti carente dei requisiti stabiliti dagli artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; dal momento che: a) difetta in esso, innanzi tutto, la richiesta alla Corte di una declaratoria di non spettanza alla Camera dei deputati del potere in contestazione e di conseguente annullamento della deliberazione impugnata - conformandosi il ricorso sotto questo aspetto, in modo inammissibile, all’ordinanza che promuove il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale -; b) le “ragioni” del conflitto vengono enunciate in modo generico e astratto attraverso citazioni di giurisprudenza non riferite al caso concreto; c) né risulta espressa in maniera compiuta la censura che si intende muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto.
- Sull’ammissibilità del ricorso, in prima e sommaria delibazione, v. ordinanza n. 315/2000.
- Sul duplice contenuto e sulla duplice funzione dell’atto introduttivo del giudizio per conflitto tra poteri, v. ordinanze, qui richiamate, n. 228/1975 e 229/1975.
- Sulle forme e le regole applicabili ai ricorsi per conflitto tra poteri, v. sentenza n. 10/2000 e sul “petitum” ordinanza n. 264/2000, sentenza n. 137/2001.
- Sulla esclusione, in sede di giudizio sui conflitti, di un generale controllo di legittimità dell’atto invasivo, v. sentenza, qui richiamata, n. 457/1999.
- Sul difetto di compiuta indicazione della censura che si intende muovere con il ricorso, v. sentenza n. 477/2000 e ordinanza n. 318/1999, qui richiamate.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma, IV sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse nel corso di un pubblico dibattito da un proprio componente, per le quali pende giudizio per diffamazione aggravata. L’atto con il quale è stato sollevato il conflitto è infatti carente dei requisiti stabiliti dagli artt. 37 e 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; dal momento che: a) difetta in esso, innanzi tutto, la richiesta alla Corte di una declaratoria di non spettanza alla Camera dei deputati del potere in contestazione e di conseguente annullamento della deliberazione impugnata - conformandosi il ricorso sotto questo aspetto, in modo inammissibile, all’ordinanza che promuove il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale -; b) le “ragioni” del conflitto vengono enunciate in modo generico e astratto attraverso citazioni di giurisprudenza non riferite al caso concreto; c) né risulta espressa in maniera compiuta la censura che si intende muovere nei confronti della delibera che ha dato origine al conflitto.
- Sull’ammissibilità del ricorso, in prima e sommaria delibazione, v. ordinanza n. 315/2000.
- Sul duplice contenuto e sulla duplice funzione dell’atto introduttivo del giudizio per conflitto tra poteri, v. ordinanze, qui richiamate, n. 228/1975 e 229/1975.
- Sulle forme e le regole applicabili ai ricorsi per conflitto tra poteri, v. sentenza n. 10/2000 e sul “petitum” ordinanza n. 264/2000, sentenza n. 137/2001.
- Sulla esclusione, in sede di giudizio sui conflitti, di un generale controllo di legittimità dell’atto invasivo, v. sentenza, qui richiamata, n. 457/1999.
- Sul difetto di compiuta indicazione della censura che si intende muovere con il ricorso, v. sentenza n. 477/2000 e ordinanza n. 318/1999, qui richiamate.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
23/03/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26