Sentenza 364/2001 (ECLI:IT:COST:2001:364)
Massima numero 26614
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente RUPERTO - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
06/11/2001; Decisione del
06/11/2001
Deposito del 16/11/2001; Pubblicazione in G. U. 21/11/2001
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un deputato nel corso di trasmissioni televisive - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, continuata ed aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dal tribunale di treviso - Carenza dei requisiti formali e sostanziali - Inammissibilità del ricorso.
Parlamento - Immunità parlamentari - Dichiarazioni rese da un deputato nel corso di trasmissioni televisive - Procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, continuata ed aggravata - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza del parlamentare - Ricorso per conflitto tra poteri proposto dal tribunale di treviso - Carenza dei requisiti formali e sostanziali - Inammissibilità del ricorso.
Testo
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima nella seduta del 24 febbraio 1999 ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse, nel corso di trasmissioni televisive, da un proprio componente, per le quali pende giudizio per reato di diffamazione continuata e aggravata. Il ricorso proposto è infatti carente di uno dei requisiti essenziali richiesti per la valida instaurazione del giudizio: poiché, in particolare, nel limitarsi a chiedere di “risolvere il conflitto”, ha omesso del tutto di indicare l’oggetto della propria domanda; indicazione, quest’ultima, necessaria al fine di consentire al giudice del conflitto di dichiarare “il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione” e di annullare, se del caso, ove emanato, l’atto viziato da incompetenza, secondo quanto risulta dal titolo II della legge n. 87 del 1953, e dalle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale (del 16 marzo 1956) ma, ove occorra, anche dall’art. 17 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 22 della stessa legge n. 87 del 1953.
- Sull’ammissibilità del ricorso in questione nella prima e sommaria delibazione, v. ordinanza n. 3/2000.
- Sulla funzione del giudizio per conflitto, diretto alla verifica dell’ordine costituzionale delle competenze e non ad un generale controllo di legittimità dell’atto, v. sentenza, qui richiamata, n. 457/1999.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Treviso, sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest’ultima nella seduta del 24 febbraio 1999 ha dichiarato l’insindacabilità delle opinioni espresse, nel corso di trasmissioni televisive, da un proprio componente, per le quali pende giudizio per reato di diffamazione continuata e aggravata. Il ricorso proposto è infatti carente di uno dei requisiti essenziali richiesti per la valida instaurazione del giudizio: poiché, in particolare, nel limitarsi a chiedere di “risolvere il conflitto”, ha omesso del tutto di indicare l’oggetto della propria domanda; indicazione, quest’ultima, necessaria al fine di consentire al giudice del conflitto di dichiarare “il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione” e di annullare, se del caso, ove emanato, l’atto viziato da incompetenza, secondo quanto risulta dal titolo II della legge n. 87 del 1953, e dalle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale (del 16 marzo 1956) ma, ove occorra, anche dall’art. 17 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 22 della stessa legge n. 87 del 1953.
- Sull’ammissibilità del ricorso in questione nella prima e sommaria delibazione, v. ordinanza n. 3/2000.
- Sulla funzione del giudizio per conflitto, diretto alla verifica dell’ordine costituzionale delle competenze e non ad un generale controllo di legittimità dell’atto, v. sentenza, qui richiamata, n. 457/1999.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
24/02/1999
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 22
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26